Company Logo

Login

I nostri Partners

News

Superbonus, CNI e Patuanelli concordi sulla proroga al 2023

Superbonus, CNI e Patuanelli concordi sulla proroga al 2023

 

Un confronto sulle difficoltà d'applicazione e d'uso del Superbonus, insieme alla necessità di realizzare un testo unico sugli incentivi per l'edilizia

Superbonus, CNI e Patuanelli concordi sulla proroga al 2023

Il presidente del CNI Armando Zambrano con il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli

Prorogare gli incentivi del Superbonus previsti dal Decreto Rilancio almeno fino al 2023, allo scopo di concedere il tempo minimo necessario per progettare ed eseguire le opere ed avvalersi, dunque, dei relativi benefici fiscali. A chiederlo è stato il presidente del CNI Armando Zambrano al Ministro dello sviluppo economico, che è giusto ricordarlo è un ingegnere, Stefano Patuanelli.

Le criticità nell’applicazione del Superbonus 110%

L’applicazione del Superbonus non ha niente di automatico, lo testimoniano i continui interpelli all’Agenzia delle Entrate di tecnici e proprietari di immobili. Il confronto del Consiglio nazionale degli Ingegneri con il ministro Stefano Patuanelli ha preso le mosse proprio da un focus specifico sulle criticità rilevate dai professionisti tecnici nei primi mesi di applicazione della normativa che ha introdotto il Superbonus 110%.
C’è la totale (e urgente) condivisione nel prorogare gli incentivi almeno fino al 2023. L’obiettivo è concedere il tempo minimo necessario per progettare ed eseguire le opere ed avvalersi, dunque, dei relativi benefici fiscali.

Un testo unico degli incentivi per l’ediliziaInterventi del Sismabonus trainanti

Nel sottolineare gli aspetti di rilievo per la salvaguardia della salute e sicurezza delle persone, il Ministro ha ascoltato con interesse la proposta di rendere trainanti gli interventi previsti dal sismabonus, per tutti gli interventi assicurati dagli altri incentivi (ecobonus, ecc.). L’idea è di avviare quel Piano nazionale di prevenzione sismica che garantisca soprattutto la sicurezza dei cittadini e degli edifici e che consentirà, nel medio periodo, grandi risparmi per il Paese. Perché ogni anno la spesa media è di oltre 4 miliardi di euro per riparare i danni da terremoti. Risulta strategico quindi  incentivare gli interventi di monitoraggio delle costruzioni, ma anche la diagnostica sismica finalizzata a verificare la sicurezza di ogni edificio. Ma con una certificazione basata sui criteri di classificazione sismica.

Nel confronto tra i vertici del CNI e il ministro Patuanelli è emersa la necessità di dare forma ad un “testo unico” degli incentivi nel campo dell’edilizia. È un passaggio fondamentale per la ripresa dell’economia del Paese. Perché bisogna raccogliere e rendere organiche tutte le norme e consentirne una più semplice e rapida applicazione.
Altro aspetto fondamentale, tra quelli inseriti in un documento che raccoglie le varie proposte di modifica normativa, è di affidare ad un unico soggetto – che potrebbe essere la Commissione di recente istituita presso il Mit con la presenza anche degli operatori del settore – per centralizzare le risposte ai tanti dubbi interpretativi,
sottoposti dalle istituzioni.

Potenziamento UNI e attenzione agli ingegneri biomedici

Il Presidente del CNI Armando Zambrano ha esposto al Ministro le proposte per il potenziamento delle attività dell’UNI, Ente italiano di normazione, auspicando un rinnovato impegno del Mise finalizzato a ritrovare nella “normazione tecnica” quello strumento determinante per accompagnare il rilancio del sistema Paese. A questo proposito, la richiesta avanzata è di assicurare il contributo annuale previsto dalle norme vigenti a tale organo.
Ulteriori approfondimenti, infine, sono stati svolti circa il ruolo degli ingegneri nelle imprese private e nel Sistema Sanitario Nazionale con particolare attenzione ai nuovi compiti affidati agli ingegneri biomedici.


Fonte: Teknoring.com

Superbonus, la detrazione vale anche per i climatizzatori

Superbonus, la detrazione vale anche per i climatizzatori?

 

Mef: agevolazione solo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento, considerata come intervento trainato

Superbonus, la detrazione vale anche per i climatizzatori?

 

La sostituzione dei climatizzatori può essere agevolata dal Superbonus? A chiarire la questione è il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa, in risposta a una FAQ pubblicata. Villarosa chiarisce che la sostituzione di un climatizzatore, in quanto intervento “trainato”, può usufruire, a determinate condizioni, del Superbonus 110%.

Non essendoci un esplicito riferimento normativo ai condizionatori, né includendoli né escludendoli dall’applicazione del Superbonus, il Mef deduce che “se vengono rispettati i requisiti previsti dal D. Lgs. 192/2005, come modificato dal D. Lgs. 48/2020 per la definizione di “impianti di riscaldamento”, la sostituzione di climatizzatori possa rientrare nel Superbonus al 110% come intervento “trainato”.

I climatizzatori possono essere considerati impianti termici

In base al D.lgs. 48/2020 sulla prestazione energetica in edilizia gli impianti di riscaldamento o impianti di climatizzazione invernale, sono il “complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata”. E possono essere considerati un impianto termico, secondo la definizione che ne dà il decreto citato:
“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Il Superbonus si applica solo alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e non anche alla loro installazione, coerentemente con quanto previsto per l’Ecobonus, da cui sono escluse le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne siano sprovvisti, con l’eccezione dal 1° gennaio 2015 dell’installazione dei generatori alimentati a biomassa.

Ammessi anche caminetti e stufe

Anche le stufe a legna o a pellet, caminetti e termocamini sono considerati “impianto di riscaldamento” e possono accedere al Superbonus. A condizione però che consentano un risparmio energetico e il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi.

Infine, come ha chiarito l’Enea, gli impianti termici, per ottenere il Superbonus, devono essere fissi e funzionanti. O in alternativa riattivabili con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

Fonte: Teknoring.com

Installare un impianto solare termico è manutenzione straordinaria

Installare un impianto solare termico è manutenzione straordinaria

 

L'installazione di impianti solari destinati alla produzione di acqua calda va considerata come estensione dell'impianto idrico-sanitario. Per cui può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo

Installare un impianto solare termico è manutenzione straordinaria

 

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 11025 del 28 ottobre 2020, ha chiarito il regime autorizzatorio per l’installazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda. Stabilendo che tale intervento va considerato estensione di un impianto idrico-sanitario già in opera, quindi è manutenzione straordinaria assentibile con comunicazione di inizio lavori.

Il fatto: provvedimento di demolizione dell’impianto solare

Un privato ricorreva contro il provvedimento di demolizione emesso dal Comune (poi trasformato in sanzione amministrativa pecuniaria) di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda, realizzato senza idoneo titolo abilitativo (all’epoca: Dia; oggi: Scia). Sostenendo che l’estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera è intervento di manutenzione straordinaria, eseguibile senza alcun titolo abilitativo.

La sentenza: è sufficiente la Cila

Il Tar Lazio – Roma Sez. II ha dato ragione al ricorrente, stabilendo che non era necessario un titolo abilitativo, essendo sufficiente l’inoltro all’amministrazione della comunicazione di avvio dei lavori (Cila), come correttamente effettuata dal ricorrente.

L’installazione di impianti solari destinati alla produzione di acqua calda va considerata, ai sensi del combinato disposto artt. 123, comma 1, 3, comma 1b Dpr n. 380 del 2001, estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera; per cui le relative opere possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ex art. 6, comma 1e-quater del Dpr n.380 del 2001, essendo sufficiente l’inoltro della comunicazione di avvio dei lavori.

 


Fonte: Teknoring.com

Super e Iper Ammortamento 2018

Dai commercialisti il punto su super e iper ammortamento: ambito di applicazione e novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 e dalle Entrate

 

A professionisti, artigiani e imprese che investono nell’ammodernamento della propria attività sono concessi particolari benefici fiscali, comunemente indicati con il termine “super ammortamento” e “iper ammortamento“.

In particolare, le agevolazioni consentono a chi investe in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, di godere di un ammortamento maggiorato ai fini fiscali.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una guida che fa il punto su super ammortamento e iper ammortamento, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018.

Documento commercialisti

Il documento analizza i tratti caratterizzanti delle agevolazioni (iper ammortamento e super ammostramento), con particolare riferimento alle recenti modifiche e novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 e dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Super ammortamento

Il super ammortamento è la possibilità prevista per imprenditore e lavoratore autonomo di maggiorare il costo di acquisizione del 40% ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Porta al 140% il valore della deduzione, riducendo la base imponibile su cui vengono calcolate le imposte.

È stato introdotto ufficialmente dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), in riferimento ad acquisti di beni materiali strumentali nuovi, impianti e macchinari effettuati entro il 31 dicembre 2016.

Successivamente, la legge di Bilancio 2017 ha previsto, oltre alla proroga a tutto il 2017, alcune modifiche al super ammortamento e l’introduzione dell’iper ammortamento; ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017 (escludendo taluni mezzi di trasporto a motore). Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ambito di applicazione

Il super ammortamento si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano) e agli esercenti arti e professioni.

Iper ammortamento

Introdotto dalla Finanziaria 2017, l’iper ammortamento consiste in una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. In pratica si tratta degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse.

Per usufruire della maggiorazione del 150% occorre rispettare anche il requisito dell’interconnessione; il bene potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Pertanto, fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti.

Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.

 

Novità legge di Bilancio 2018

In merito alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018, il documento individua, in sintesi, le seguenti novità:

  • proroga del super ammortamento, introducendo alcune modifiche alla norma vigente fino al 2017
  • proroga dell’iper ammortamento
  • proroga della maggiorazione nella misura del 40% del costo di acquisizione di beni immateriali per i soggetti che fruiscono dell’iper ammortamento
  • ampliamento delle fattispecie previste dall’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017 (ovvero i casi per cui è previsto il super ammortamento per i beni immateriali)
  • obblighi documentatali per poter beneficiare delle agevolazioni (iper ammortamento e maggiorazione nella misura del 40%)
  • casi di esclusione delle agevolazioni
  • casi in cui vengono effettuati investimenti sostitutivi, nell’ambito dell’iper ammortamento

 

Documento Federazione Commercialisti – Novità super e iper ammortamento 


Fonte: BibLus-net

Redazione APE e ingegneri: requisiti e titoli di studio per la compilazione

Redazione APE e ingegneri: requisiti e titoli di studio per la compilazione

Quali sono i soggetti abilitati alla Redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (Ape)? Cosa possono fare e non fare gli ingegneri dell'informazione e gli ingegneri iunior? I chiarimenti del CNI 

prestazione_energetica
 

Gli ingegneri informatici possono fare l’APE, l’Attestato di Prestazione Energetica, la ‘vecchia’ certificazione energetica? E gli ingegneri iunior? Che differenza c’è tra i laureati in civile del vecchio e nuovo ordinamento, sempre in relazione alla compilazione dell’APE? A queste domande sulle competenze e sui requisiti risponde il Consiglio nazionale ingegneri, attraverso una circolare del 16 marzo 2017. La circolare contiene un parere espresso dal Consiglio su specifica richiesta della Regione Lazio, in merito ai soggetti abilitati alla redazione dell’Attestato.

In estrema sintesi, il Cni ha confermato prima di tutto che sono legittimati alla redazione dell’Ape tutti gli ingegneri iscritti all’albo con titolo di studio conseguito con il vecchio ordinamento, come già chiarito da una circolare del 2014 (la 367).

Per quanto riguarda il nuovo ordinamento, sono legittimati a operare gli ingegneri del settore a) civile e ambientale e b) industriale. Gli ingegneri del settore c) informazione devono invece frequentare l’apposito corso di formazione.

LEGGI ANCHECertificazione energetica e progetto energetico edifici: tutte le novità in LombardiaIl nuovo Ape 2016 parte il 29 giugno: tutto ciò che dovete sapere

Il discorso sulle classi di laurea vale anche per gli ingegneri iunior, che quindi sono legittimati purché appartenenti al settore a) e b).

Di seguito riportiamo in forma integrale la circolare in forma integrale, così da leggere anche chiaramente le spiegazioni  fornite dal CNI.


TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE DEL CNI

“In riferimento alla richiesta pervenuta a mezzo email in data 16 dicembre 2016, è stata fatta una ulteriore disanima dell’argomento al fine di meglio approfondire la situazione attuale e fornire risposte adeguate, anche a seguito di ulteriori approfondimenti eseguiti di concerto con alcuni istituti Universitari e Politecnici.

Va innanzitutto precisato che quanto a suo tempo indicato nella Circolare CNI n. 367 del 29 aprile 2014 (allegata alla presente) è ancora sostanzialmente adeguato, perchè da allora non sono intervenute variazioni normative, anche se appare sempre più necessaria la già allora auspicata revisione delle disposizioni per renderle più coerenti con le norme sulle competenze professionali.

La figura del “tecnico abilitato” all’esecuzione delle diagnosi energetiche e delle certificazioni energetiche degli edifici venne introdotto dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/362/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) che ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, nel punto 2 dell’allegato III introdusse la definizione di tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici come:

“tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali , ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. … Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.”

Successivamente fu emanato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) per definire i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati all’attività di certificazione energetica degli edifici.

Il decreto stabilisce che l’attività di certificazione energetica deve essere svolta da un tecnico abilitato, sia che il soggetto la svolga sotto forma libero professionale sia che la svolga in qualità di dipendente di enti pubblici, di organismi pubblici o privati qualificati a svolgere attività ispettive nel settore delle costruzioni (comprese le Società di Ingegneria) o di società di servizi energetici (EsCO).

E’ bene chiarire che sia il D.Lgs. n. 115/2008 sia il D.P.R. n. 75/2013 creano una certa confusione utilizzando il termine “abilitato” con un doppio significato, a seconda del contesto in cui lo stesso viene espresso:

  • viene definito il tecnico “abilitato” alla certificazione energetica degli edifici, come tale intendendo colui che risponde agli specifici requisiti individuati dai decreti;
  • viene richiamato il concetto di tecnico “abilitato” all’esercizio della propria attività professionale, come tale intendendo colui che ha conseguito l’iscrizione all’Albo professionale (Ordine o Collegio), ed al quale la legislazione vigente conferisce determinate competenze professionali.

Ai sensi del D.P.R. n. 75/2013 il tecnico abilitato è “un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato.

I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti seguenti (art. 2, c. 3):

1. “Essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi … ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi … (si veda l’allegato 4)
b) laurea conseguita nelle seguenti classi … (si vede l’allegato 4)
c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 ‘meccanica, meccatronica ed energia’ articolazione ‘energia’, indirizzo C3 ‘elettronica ed elettrotecnica’ articolazione ‘elettrotecnica’ … ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: ediliziaelettrotecnicameccanicatermotecnica …
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 ‘costruzioni, ambiente e territorio’ …
e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 ‘agraria, agroalimentare e agroindustria’
2. Essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesto sono … (si veda l’allegato 4)”.

Va sottolineato che, di fatto, il decreto introduce due distinte categorie:
• tecnici già abilitati alla certificazione energetica senza necessità di frequentare corsi di formazione; all’interno di questa categoria occorre effettuare l’ulteriore suddivisione tra:
– tecnici abilitati totalmente alla certificazione energetica degli edifici, essendo abilitati alla certificazione degli edifici e degli impianti asserviti agli edifici stessi, senza limitazioni;
– tecnici abilitati parzialmente alla certificazione energetica degli edifici essendo abilitati solamente a determinate categorie di edifici e/o impianti, tenendo conto di limiti tipologici e/o dimensionali (ad esempio solo edifici civili, solo edifici rurali, solo edifici al di sotto di una certa dimensione o rispondenti a certe caratteristiche, solo impianti al di sotto di una certa potenza, ecc.);
• tecnici potenzialmente abilitati ma che ancora non lo sono, che per diventarlo devono frequentare il corso di formazione, i cui contenuti minimi sono individuati dal medesimo D.P.R. n. 75/2013.
Alcuni mesi dopo l’emanazione del D.P.R. n. 75/2013 il Ministero, accortosi della non coincidenza tra classi di laurea attuali e passate, anche in seguito alle pressioni del C.N.I., tentò di uniformare i titoli di studio, per far collimare i laureati con il vecchio ordinamento con gli attuali. Il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cosiddetto “destinazione Italia”), convertito dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, introdusse delle modifiche, aumentando il novero dei tecnici che possono essere abilitati alla certificazione energetica senza necessità di frequentare corsi di formazione.

* * *

La situazione degli ingegneri
La citata Circolare CNI n. 367 del 29 aprile 2014 aveva chiaramente individuato come la disciplina introdotta dal D.P.R. n. 75/2013 con le modifiche di cui al D.L. n. 145/2013, avesse di fatto legittimato tutti gli Ingegneri iscritti allo’albo in possesso di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente a svolgere l’attività di redazione dell’attestato di prestazione energetica, senza necessità di frequentare alcun corso.
Appare infatti evidente come il soggetto che si trovi nella situazione sopra descritta, avendo sostenuto nel proprio percorso universitario esami quali Fisica tecnica, Scienza delle Costruzioni, ecc., ed avendo conseguito l’abilitazione professionale attraverso l’iscrizione all’Albo, non può essere assolutamente equiparato, ai fini degli obblighi formativi per l’abilitazione alla certificazione energetica con altri soggetti semplicemente in possesso di un titolo di studio tecnico quale un laureato in matematica o in Scienze chimiche (per citarne solo alcuni di quelli ammessi ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 75/2013).
Per quanto riguarda invece gli ingegneri iscritti all’albo in possesso di laurea conseguita secondo il nuovo ordinamento, sono legittimati a svolgere l’attività di redazione dell’attestato di prestazione energetica coloro che hanno conseguito una laurea compresa fra le classi elencate nel D.P.R. n. 75/2013, così come integrato con la legge n. 9/2014.
In tal senso deve senz’altro chiarito che tra dette classi esistono sia lauree riconducibili al settore a) civile ed ambientale di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti) sia altre lauree riconducibili al settore b) industriale.
E’ necessario chiarire che laddove il D.P.R. n. 75/2013 stabilisce che il tecnico sia abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, non può intendere necessariamente le due condizioni in stressa concomitanza, perchè si escluderebbero di fatto tutte le lauree riconducibili al settore b) industriale e ciò non appare congruo in riferimento alla specificità della prestazione in oggetto nel rispetto delle competenze effettive dei laureati in tale settore che, nelle classi di laurea individuate dal D.P.R., seguono corsi afferenti il campo energetico con contenuti anche inerenti l’esame del comportamento termico degli edifici (espressamente finalizzato alla determinazione analitica e puntuale dei carichi termici).
In altre parole la suddetta condizione di abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi è da intendersi come elencazione delle possibili abilitazioni e non come coesistenza di due requisiti, che sarebbe eccessivamente restrittiva rispetto alle prestazioni richieste. Infatti, come già in precedenza indicato, c’è differenza concettuale tra la mera abilitazione alla redazione dell’A.P.E. e l’abilitazione alla progettazione di edifici e anche degli impianti asserviti agli edifici, per la quale sussiste quanto previsto dal D.P.R. n. 328/2001 e sono abilitati solo gli ingegneri del settore a) civile ed ambientale.
Per quanto riguarda gli ingegneri iscritti all’albo nel settore c) dell’informazione, ai fini dell’abilitazione alla redazione dell’A.P.E. sembrerebbe invece necessario frequentare il corso di formazione, non essendo comprese tra le proprie abilitazioni professionali nè la progettazione di edifici nè la progettazione degli impianti asserviti agli edifici stessi.
Per quanto poi riguarda gli ingegneri junior, va ricordato che ai sensi del disposto del citato D.P.R. n. 328/2001 l’attività professionale degli iscritti alla sezione B dell’albo si caratterizza per l’utilizzo di metodologie standardizzate applicate alla progettazione di costruzioni semplici e di componenti, sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
La redazione di un attestato di prestazione energetica si basa sull’applicazione della norma UNI TS 11300, che introduce una metodologia di calcolo univoca per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici; è quindi evidente che tale attività rientra pienamente nelle pertinenze degli iscritti alla sezione B dell’albo.
Si ritiene pertanto che anche per gli ingegneri junior, iscritti ai settori a) e b), non sia necessario frequentare alcun corso di formazione e che gli stessi siano abilitati alla redazione dell’A.P.E. con l’unica esclusione di situazioni che si riferiscano ad edifici o impianti particolarmente complessi.

In conclusione si ritiene che non sussista l’obbligo di frequentazione di alcun corso di formazione per tutti gli ingegneri iscritti all’albo nei settori a) e b), sia con laurea triennale sia con laurea magistrale, mentre invece appare necessario frequentare i corsi di formazione per gli ingegneri iscritti all’albo nel settore c).

E’ comunque ferma intenzione del Consiglio Nazionale proseguire nell’opera di stimolo e proposta, al fine di giungere al più presto ad una completa rivisitazione del D.P.R. n. 75/2013, anche ai fini di una necessaria armonizzazione con le norme sulle competenze professionali.”

Fonte: Ingegneri.info

Guida Piano Industria 4.0, dal Mise le istruzioni per gli incentivi alle imprese

Guida Piano Industria 4.0, dal Mise le istruzioni per gli incentivi alle imprese 

 

Guida Piano Industria 4.0: ecco come usufruire delle agevolazioni destinate alle imprese, dall’iper ammortamento al credito d’imposta. Vantaggi, beneficiari e modalità di accesso

 

Il Piano nazionale Industria 4.0 prevede un insieme di misure atte a favorire investimenti per l’innovazione e per la competitività.

Per le imprese che vogliono crescere ed innovarsi, il Piano offre una serie di misure agevolative finalizzate a:

  • stimolare l’investimento privato nell’adozione di nuove tecnologie e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione
  • assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza, la protezione dei dati e la definizione di standard di interoperabilità internazionali
  • creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi realizzati ad hoc

Piano nazionale Industria 4.0, la guida del Mise

Il Mise, Ministero dello sviluppo economico, ha pubblicato una guida on-line (Piano nazionale Industria 4.0) che fornisce le indicazioni su tutte le agevolazioni previste nel Piano a favore delle le imprese, quali:

  • Iper e superammortamento
  • Nuova Sabatini
  • Credito d’imposta R&S
  • Patent box
  • Startup e Pmi innovative

Il documento descrive tutte le misure che ogni azienda può attivare in modo autonomo e senza vincoli dimensionali, settoriali o territoriali, al fine di favorire l’innovazione, la competitività e potenziare quelle già in atto.

Per ciascuna delle agevolazioni sono indicati:

  • i vantaggi
  • i beneficiari
  • le modalità di accesso

Per quanto riguarda iper e superammortamento, la guida riporta anche delle utili FAQ.

Le misure previste dal Piano Industria 4.0 e descritte nella guida

Iper e superammortamento

Iperammoramento (250%) e superammortamento (140%) sono destinati ad incentivare le imprese che investono in:

  • beni strumentali nuovi
  • beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi

Nuova Sabatini

La nuova Sabatini, con un contributo in conto interessi che va dal 2,75% al 3,57%, sostiene le imprese che richiedono finanziamenti
bancari per investimenti in:

  • nuovi beni strumentali
  • macchinari
  • impianti
  • attrezzature di fabbrica a uso produttivo
  • tecnologie digitali (hardware e software)

Credito d’imposta R&S

Si tratta di un credito d’imposta (pari al 50%) riconosciuto su spese incrementali in ricerca e sviluppo. L’obiettivo è, infatti, quello di stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese.

Patent box

Patent box consiste in una riduzione delle aliquote Ires ed Irap (fino al 50%) su redditi da beni immateriali, per darne un maggior valore.

In particolare, è finalizzata a:

  • rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, prevedendo una tassazione agevolata su redditi derivanti dall’utilizzo della proprietà intellettuale.
  • incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere e al contempo incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero
  • favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo

Startup e Pmi innovative

In caso di startup e Pmi innovative sono previste detrazioni fiscali (fino al 30%) per investimenti in capitale di rischio al fine di:

  • sostenere le imprese innovative in tutte le fasi del loro ciclo di vita
  • favorire lo sviluppo dell’ecosistema nazionale dell’imprenditoria innovativa
  • diffondere una nuova cultura imprenditoriale votata alla collaborazione, all’innovazione e all’internazionalizzazione

Fonte: Biblius-Net

Industria 4.0: ammortamenti e fondi per gli ingegneri

Industria 4.0: ammortamenti e fondi per gli ingegneri

 

Il 7 febbraio scorso il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha pubblicato le “Linee guida Industria 4.0“, un documento che illustra in sintesi l’elenco delle diverse misure di agevolazione disponibili all’interno del “Piano nazionale per l’Industria 4.0”. Il documento si può scaricare in veste integrale a questo link.

In una circolare, il Consiglio nazionale ingegneri ha rielaborato il documento evidenziando le misure che potranno avere un impatto diretto sugli ingegneri. Sono le seguenti.

Iper-ammortamento al 250%
Tra le misure previste nel pacchetto Industria 4.0, già contenute nella Legge di Stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2017, n. 232), è compreso il cosiddetto “iper-ammortamento” al 250%, che risulta applicabile ad una lista specifica di beni (macchinari e attrezzature, connessi alla digitalizzazione dei processi produttivi industriali).
Per gli investimenti in beni strumentali superiori a 500 mila euro assoggettabili all’iper-ammortamento, effettuati dai soli soggetti titolari di reddito di impresa, è necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale regolarmente iscritti all’Albo professionale attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge Bilancio 2017. Le linee guida e la Legge di Stabilità 2017 non specificano se la spesa del titolare d’impresa per la perizi tecnica giurata sia essa stessa sottoposta ad agevolazioni fiscali.
Nella guida si afferma, inoltre, che deve essere redatta da parte del professionista una perizia giurata per ogni singolo bene, il cui costo supera i 500 mila euro: non è, pertanto, consentito dalla legge raggruppare in una singola perizia tutti i beni strumentali acquistati nel medesimo esercizio finanziario.
Le Linee guida chiariscono, infine, che possono beneficiare dell’iper-ammortamento solo i soggetti titolari di impresa, mente ne sono esclusi gli esercenti attività professionali.

 

Super ammortamento al 140%
Tra le misure di agevolazione è previsto il così detto “super-ammortamento”, consistente in una supervalutazione del 140% delle spese per investimenti immateriali e materiali connessi alla digitalizzazione dei processi produttivi. La lista dei beni immateriali ammortizzabili al 140% è riportata nell’apposita Tabella B della legge di Stabilità 2017.
Posso usufruire del super-ammortamento al 140% sia i titolari d’impresa che i liberi professionisti.

Fondo di garanzia per la richiesta di prestiti bancari
Le linee guida del Mise ribadiscono il diritto di accesso dei liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali al Fondo di Garanzia PMI. Il Fondo prevede la concessione di una garanzia pubblica, fino all’80% del finanziamento, per operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, per far fronte ad esigenze di liquidità o per realizzare investimenti. Il Fondo garantisce a ciascun professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond utilizzabile per una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito.
L’obiettivo di questa misura è di sostenere i professionisti che hanno difficoltà di accedere al credito bancario perchè non dispongono di sufficienti garanzie.

Fonte: INGEGNERI.info




MS Engineering
Studio tecnico di Ingegneria - Dott. Ing. Stefano Mastrocola
Via Tinozzi,11 - 65126 - Pescara
Tel 085 911 6462 - FAX 085 911 1654 - Mobile 338 7729043
P.IVA 02346120690