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I pannelli fotovoltaici completamente riciclabili

I pannelli fotovoltaici completamente riciclabili

Grazie a un'innovazione nella tecnologia Cigs, e' possibile sostituire silicio ed E.v.a. nella fabbricazione di moduli riciclabili al 100%

 

Batte bandiera italo-svedese un nuovo materiale che permette di realizzare moduli fotovoltaici riciclabili al 100% senza l'impiego si silicio né di E.v.a. (etilene vinile acetato).

Il principio consiste nel deposito di uno strato sottile di film Cigs (Copper Indium Gallium Selenide) su celle di acciaio. Il materiale permette di sostituire l'E.v.a., che non può essere riutilizzata ma soltanto bruciata in un altoforno, con conseguente pesante impatto ambientale.

Il Cigs, al contrario, permette di recuperare completamente i moduli alle fine del ciclo vita. In particolare, viene garantita la reversibilità del processo a 200° C, senza esausti di processo e vengono impeigati gas privi di acidi acetiti. I vantaggi sono importanti anche dal punto di vista della performance, perché il Cigs ha una forza di adesione al vetro superiore a quella dell'E.v.a., una migliore capacità di isolamento elettrico oltre a offrire una barriera contro l'umidità.

Il prodotto è il frutto della collaborazione tra l'italiana P.Energy, azienda di automazione industriale nel settore fotovoltaico, e la start-up svedese Midsummer Ab, specializzata nello sviluppo di tecnologie per la deposizione film sottile. Sebbene il Cigs sia una tecnologia già applicata nei pannelli a film sottile, la partnership italo-svedese ha messo a punto un inedito processo di assemblaggio, realizzato tramite un nuovo macchinario per la saldatura delle celle Cigs, e una nuova modalità di laminazione “inversa” per produzioni su larga scala.

Le materie prime impiegate per l'assemblaggio, infine, sono al 100% rinnovabili e riutilizzabili.

 
Fonte: Tecnici.it

Detrazioni fiscali 36% e 55%: ultime novità dalla Manovra Salva Italia.

 

La Manovra decreta la proroga del bonus fiscale fino al 31 dicembre 2012.
L'articolo 16-bis appena introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi disciplinerà la nuova materia sulle detrazioni fiscali che entrerà in vigore per le spese effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013. La Manovra Salva Italia infatti, interviene spostando dal 30 dicembre 2011 al 30 dicembre 2012 la scadenza della detrazione del 55% ed assimilando le agevolazioni fiscali per spese sostenute dal 2013 alle ristrutturazioni, garantendo quindi il 36% di detrazione.

L'aumento dell'IVA appena approvato continuerà con l'incremento di 2punti nel 2012 e 2013 per portarsi ad un ulteriore aumento dello 0,5% nell'anno 2014: questa disposizione sostituisce i tagli del 5% per il 2012 e del 20% a partire dal 2013 sui bonus fiscali dei contribuenti, introdotti dalla manovra estiva di luglio 2011.

Questa disposizione evita quindi i tagli ai bonus del 55% e 36% e, nel caso in cui la riforma fiscale e assistenziale entri in vigore nei termini previsti, l'aumento delle aliquote IVA si applicherà soltanto per gli ultimi tre mesi del 2012, annullando ulteriori incrementi fissati negli anni 2013 e 2014. 
 
 
 

Sicurezza sul lavoro, pubblicato il bando Inail

A partire dal 28 dicembre 2011, fino al 7 marzo 2012 possono essere inoltrate on-line le domande per accedere al nuovo bando dell’Inail che finanzia gli interventi delle imprese volti a migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, offrendo un importante sostegno a progetti di investimento e all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Questa è sicuramente un’importante opportunità per le aziende, soprattutto per quante devono adottare soluzioni innovative nella costruzione di un efficace sistema di prevenzione.

Per evitare problematiche di inserimento delle domande e agevolare gli utenti, sul portale dell’Inail sarà a disposizione delle imprese una procedura informatica preliminare che consentirà, dapprima, l’inserimento dei parametri del progetto che si intende presentare e, successivamente, sulla base del punteggio di valutazione ottenuto dal sistema, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo nelle date che saranno indicate dall’Istituto nei singoli avvisi regionali.

Sono ammesse tutte le tipologie di impresa, anche quelle di tipo individuale. Ogni ente può presentare una sola domanda, con un solo progetto, di un unico tipo e per una sola unità produttiva.

Si possono ottenere contributi a fondo perduto, che assicureranno una copertura fino al 50 per cento dell’investimento, per un importo massimo di 100mila euro (il contributo minimo erogabile è di cinquemila euro). Al termine dell’inserimento dei dati nella procedura informatica, le domande che avranno raggiunto il citato punteggio soglia, riceveranno un codice identificativo indispensabile per l’inoltro definitivo delle stesse, sempre on-line, nella data che l’Inail fisserà e che sarà pubblicata sul sito dell’Istituto a partire dal prossimo 14 marzo.
 
Qui tutte le informazioni in dettaglio 

Obbligo di Attestato Certificazione Energetica (ACE) 2012

Obbligo di Attestato Certificazione Energetica (ACE) 2012


Il D.Lgs.  n. 28 del 03/03/2011 ("decreto rinnovabili" – attuazione della Direttiva Europea 2009/28/CE)  stabilisce all'art.13, in modifica dell'art. 6 del decreto legislativo 19  Agosto 2005, n.192, che dal 01/01/2012 sarà obbligatorio riportare l'indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari con trasferimento a titolo oneroso, dove per annuncio si intende la pubblicazione dell'offerta attraverso qualsiasi forma pubblicitaria e di comunicazione (cartelli pubblicitari, cartacea, internet, spot televisivi...).

Riportiamo di seguito il comma:
" Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica".

L'aspetto rilevante dell'articolo riguarda proprio l'obbligo di riportare non tanto la classe Energetica, rappresentata da un lettera che va da A+ (la migliore) fino a G (la peggiore) e che esprime, in maniera chiara ed intuitiva, anche per i non addetti ai lavori, la qualità energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare,  quanto invece, l'indice di prestazione energetica,  un valore numerico che dà indicazioni molto più precise sul reale consumo e sulle reali prestazioni energetiche dell'edificio. Come per la classe energetica, anche l'indice di prestazione energetica va letto direttamente nell' ACE. 

Di fatto, in questo modo, viene richiesto di riportare esplicitamente il consumo energetico di un edificio o unità immobiliare necessario per mantenere gli ambienti interni a temperatura di 20 gradi.

Richiedendo infatti obbligatoriamente non più la classe Energetica ma l'indice di prestazione energetica, misurato in kWh/m2 , il legislatore obbliga, nei casi prescritti, la stesura di un calcolo termotecnico per quantificare le prestazioni energetiche dell'edificio, calcolo che può essere effettuato solo ed esclusivamente da un tecnico abilitato. Cade perciò, nella stragrande maggioranza dei casi, la possibilità di dichiarare l'edificio in classe G da parte della proprietà, che sarà obbligata a contattare un tecnico per il calcolo dei fabbisogni energetici delle singole unità immobiliari oggetto di offerta di trasferimento a titolo oneroso. La norma infatti obbliga ad indicare un parametro quantitativo e non più solamente qualitativo, che avrebbe potuto, viceversa, alimentare ulteriormente la pratica dell'auto certificazione, in aperto contrasto, peraltro, con le direttive europee.

In merito alle verifiche sul rispetto dell'obbligatorietà, sono i Comuni gli enti interessati a predisporre i controlli. In realtà la norma nazionale non prevede sanzioni e questo aspetto è ancora abbondantemente da integrare, rendendo di fatto l'obbligatorietà poco incisiva. Esistono tuttavia delle eccezioni, come il caso della regione Lombardia che, con Delibera IX/2555 del 24/11/2011 stabilisce anche l'ammontare di ogni singola sanzione amministrativa, che va da 1000 a 5000 euro in caso di omessa indicazione.
 
 




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