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Modifiche al Superbonus: approvata la proroga fino al 2022

Modifiche al Superbonus: approvata la proroga fino al 2022

 

La legge di Bilancio 2021 prevede molte modifiche al Superbonus 110, inclusa la proroga “a step” fino al 2022

Tali modifiche sono state introdotte da un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati al testo originario della legge Bilancio 2021.

L’emendamento che modifica le regole del Superbonus

Di seguito analizziamo i contenuti dell’emendamento approvato, il 12.0106 NF, che introduce il nuovo articolo 12-bis, al disegno di legge della Legge di Bilancio 2021, modificando la disciplina in materia di incentivi fiscali in edilizia.

La proroga al Superbonus

L’emendamento approvato proroga l’applicazione della detrazione al 110% (Superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021).

La norma precisa inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Detrazione degli interventi eseguiti nel 2022 in 4 quote annuali

Con il nuovo emendamento si prevede che la detrazione si ripartirà in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Mentre per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 continuerà a valere quanto disposto nella legge Rilancio, ossia la ripartizione in 5 quote annuali.

Sì alla coibentazione dei sottotetti

La norma stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella agevolazione, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Detrazione spese eliminazione barriere architettoniche

La disposizione stabilisce altresì che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche “art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

Proroga interventi IACP fino a dicembre 2022

Gli istituti autonomi case popolari (IACP) secondo l’emendamento approvato potranno usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).

Per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Aumento limiti di spesa per Comuni colpiti da eventi sismici

Previsto l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici.

Aumento applicato a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.

Gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Estensione detrazione agli impianti solari su pertinenze

La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Riscrittura delle regole per la detrazione dei punti di ricarica delle auto elettriche

L’emendamento con il nuovo comma 8 dell’articolo 119, introdotto dalla disposizione, prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Delibere in assemblea e polizza assicurativa

Vengono chiarite le modalità per le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa nonché i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.

 

Fonte: BibLus-net

Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo: Requisiti e Procedure in Italia

Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo: Requisiti e Procedure in Italia

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Le procedure e i requisiti per la creazione di Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo collettivoLa guida, le procedure e i requisiti necessari per creare comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumo collettivo.

La nuova delibera ARERA specifica quali sono i requisiti e le procedure che consentono a comunità energetiche e gruppi di autoconsumo collettivo di accedere a benefici economici. Ecco tutto quello che devi sapere.

 

Leggi la delibera ARERA in PDFPer comprendere nel dettaglio la disciplina dell’autoconsumo collettivo, leggi la delibera ARERA 318/2020/R/EEL pubblicata il 4 agosto 2020.

Le comunità energetiche costituiscono gruppi di soggetti in grado di produrre, consumare condividere energia da fonti rinnovabili. Può trattarsi di imprese amministrazioni comunali, ma anche cooperative o nuclei familiari. La delibera 318/2020/R/EEL di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha disciplinato le modalità di gestione economica dell’energia condivisa, sia nell’ambito di comunità di energia rinnovabile che nei gruppi di autoconsumatori. Andiamo a vedere nel dettaglio, allora, i temi di interesse di questa nuova delibera, nonché i requisiti e le procedure per godere dei benefici previsti.

Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo: Cosa sono? Le definizioni e le differenze

La delibera ARERA 318/2020/R/EEL attua quanto già previsto dal decreto Milleproroghe, ovvero il decreto legge n. 162 del 30/12/2019, e successiva legge di conversione n. 8 del 28/02/2020. Questi riferimenti segnano le basi per la creazione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo. A monte, però, c’è sempre da considerare la Direttiva europea 2001/2018/UE, che definisce nel dettaglio la disciplina dell’autoconsumo. Pertanto, alle luce delle disposizioni appena citate, possiamo definire (e differenziare) la comunità energetica ed il fenomeno dell'autoconsumo collettivo come segue:

Comunità energetica e Autoconsumo collettivo: Vantaggi e Differenze
Comunità energeticaAutoconsumo collettivo
Un gruppo di utenze appartenenti alla stessa rete in bassa tensione, ovvero utenze che fanno riferimento alla stessa cabina di bassa-media tensione. Un gruppo di consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, trovandosi nello stesso edificio o condominio.

*La richiesta del preventivo è online e gratuita al 100%. È consigliato inserire tutte le informazioni richieste per ricevere una stima di spesa accurata.

Approfondimento normativo: la Delibera ARERA e la disciplina europea

Da un'attenta lettura della direttiva 2018/2001/UE e della nuova delibera ARERA 318/2020/R/EEL, possiamo definire a livello legale l'autoconsumatore di energia rinnovabile. Infatti, la disciplina in vigore afferma:

L’autoconsumatore di energia rinnovabile è un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.

Delibera ARERA 4 agosto 2020 (318/2020/R/EEL) - Considerazioni introduttive

Allo stesso tempo, sempre nella nuova delibera ARERA, viene enunciata la definizione di comunità energetica (tecnicamente "comunità di energia rinnovabile"), intesa come un soggetto giuridico che presenta le seguenti caratteristiche principali:

  • Il soggetto giuridico è autonomo, ma effettivamente controllato dagli azionisti o dai membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i quali (ndr gli impianti) devono appartenere ed essere sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
  • Gli azionisti o i membri possono essere persone fisiche, piccole o medie imprese (PMI), così come autorità locali (comprese le amministrazioni comunali);
  • La partecipazione dei membri/azionisti è aperta e volontaria, conformemente al diritto nazionale applicabile; 
  • L’obiettivo principale deve essere fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui il soggetto giuridico opera, piuttosto che profitti finanziari.

Comunità energetiche rinnovabili: Requisiti e normative per il funzionamento

Le comunità energetiche devono seguire specifici requisiti per operare nel pieno rispetto della legge. Ecco le principali condizioni identificate dalla delibera ARERA 318/2020/R/EEL:

  1. Ogni comunità energetica è un soggetto giuridico. Possono costituire una comunità energetica associazioni, cooperative, enti del terzo settore, partenariati, consorzi e organizzazioni senza scopo di lucro;
  2. membri della comunità sono titolari di punti di connessioni di reti elettriche di bassa tensione relative alla stessa cabina di trasformazione in media/bassa tensione.
  3. Ogni impianto coinvolto nella comunità deve essere entrato in funzione in seguito al giorno 1 marzo 2020, ed entro 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore in vigore del recepimento della direttiva 2018/2001. Gli impianti non devono superare i 200 kW di potenza, e devono essere connessi a reti elettriche di bassa tensione relative alla stessa cabina di trasformazione in media/bassa tensione.
  4. membri della comunità devono dare mandato a un solo referente, incaricato di richiedere l’accesso alla valorizzazione e ai benefici derivanti dall’utilizzo di energia elettrica condivisa.

Comunità Energetiche e gruppi di Autoconsumo: i benefici economici

Far parte di Comunità Energetiche e gruppi di Autoconsumo può portare a ottenere benefici di vario tipo. In particolare, i vantaggi economici sono i seguenti:

Comunità energetica e Autoconsumo collettivo: i benefici economici
Benefici per le Comunità energetiche*Benefici per l'Autoconsumo collettivo*
Produrre e utilizzare l’energia prodotta dai propri impianti può portare a una razionalizzazione dei consumi, con risparmi sulle varie componenti della bolletta Maggiore è l’energia autoconsumata, e più si riducono i costi delle componenti variabili della bolletta (oneri di rete, accise, IVA, quota energia)
Gli utenti possono beneficiare di detrazioni fiscali e incentivi sull’energia immessa nella rete elettrica Agevolazioni fiscali per la realizzazione di impianti fotovoltaici, traducibili in crediti di imposta o detrazioni IRPEF pari al 50% dei costi di realizzazione

*Per maggiori informazioni consulta la delibera ARERA 318/2020/R/EEL ed il sito ufficiale del Gestore dei Servizi Energetici (gse.it).

Comunità energetiche: La gestione dei benefici dell’energia condivisa

Il profitto non è l’unico obiettivo!La delibera ARERA specifica che per ottenere benefici economici dalla partecipazione a comunità energetiche non devono essere implementate soluzioni tecniche o societarie mirate solo a ottenere profitti finanziari. L’obiettivo primario di autoconsumo e comunità energetiche rimane quello di fornire benefici ambientali, sociali o economici alle persone e alle aree interessate dall’iniziativa.

Uno dei punti di maggior criticità affrontati dalla delibera ARERA riguarda la gestione degli eventuali benefici economici che possono derivare dall’energia prodotta dalle comunità energetiche. In questo senso, l’Autorità è intervenuta con un nuovo modello regolatorio basato sull’azione del GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Il gestore, in sintesi, è tenuto a restituire importi unitari forfettari in relazione alla quantità di energia elettrica condivisa dalla comunità energetica o dal gruppo di autoconsumatori di fonti rinnovabili. L’obiettivo principale è pertanto quello di valorizzare l’energia condivisa, riconoscendo al tempo stesso un beneficio economico ricavato dalla riduzione dei costi imputabile all’autoconsumo.

Autoconsumo collettivo: i requisiti per i gruppi di consumatori

La delibera ARERA punta a valorizzare l'utilizzo di energie da fonti rinnovabiliLa delibera ARERA valorizza il ruolo di comunità energetiche e gruppi di autoconsumo.

Per beneficiare della gestione economica favorevole delineata da ARERA in caso di autoconsumo collettivo, è necessario rispettare una serie di requisiti e condizioni. Di seguito i principali:

  1. L’attività commerciale o professionale principale degli autoconsumatori non deve coincidere con la produzione e lo scambio di energia;
  2. Gli autoconsumatori devono essere titolari di utenze ubicate nello stesso edificio o condominio;
  3. Nel calcolo dell’energia elettrica condivisa utilizzata possono rientrare anche i prelievi di utenti non inclusi nel gruppo di autoconsumo, a patto però che siano titolari di punti di connessione situati nello stesso condominio o edificio;
  4. Tutti gli impianti della configurazione devono essere entrati in esercizio a seguito di nuova realizzazione effettuata a partire dal giorno 1 marzo 2020, ed entro 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del recepimento della direttiva 2018/2001. Gli impianti, inoltre, devono avere una potenza non superiore a 200 kW ed essere posizionati nell’area dell’edificio o condominio interessata dalla configurazione;
  5. Il referente principale della configurazione deve essere lo stesso per tutti i membri. Il referente può anche essere un soggetto esterno alla stessa configurazione.

Richiesta dei benefici economici: la Procedura da seguire

Per accedere ai benefici economici che derivano dalla valorizzazione e dall'incentivazione dell’energia elettrica condivisa è necessario seguire alcune procedure precise. I soggetti chiamati in causa, in questo caso, sono due: il GSE e il referente della comunità. La delibera ARERA, a questo proposito, si esprime in questi termini:

[...] il GSE ha evidenziato, tra l’altro, che sarebbe opportuna la stipula di un contratto tra il medesimo e il soggetto referente (che, secondo il GSE, nel caso delle comunità di energia rinnovabile dovrebbe essere il legale rappresentante anziché il produttore), nonché che sarebbe opportuno prevedere, in particolare nella fase iniziale/transitoria, flussi informativi ad hoc tra il GSE e le imprese distributrici per effettuare le verifiche dei punti di connessione (e dei relativi codici POD) rispetto alle singole cabine secondarie.

Delibera ARERA 4 agosto 2020 (318/2020/R/EEL) - Considerazioni introduttive

Tra i due soggetti in causa va siglato un contratto con durata pari al periodo di incentivazione definito dal MSE (Ministero dello Sviluppo Economico). Il contratto viene tacitamente rinnovato su base annuale. Il GSE predispone e trasmette al referente gli schemi di istanza e contratto, oltre che un eventuale documento che include i criteri di calcolo del consumo di energia.

Come si costituisce una comunità energetica? Come avviare l'autoconsumo collettivo? La normativa

Sebbene il processo di creazione di una comunità energetica stia iniziando a suscitare l'interesse di molte comunità locali (es: comunità di Pinerolo in Piemonte, Regione Puglia, ecc.), l'iter costitutivo sembra essere ancora troppo elaborato. In particolare, non esiste una vera e propria direttiva univoca di riferimento, bensì un insieme di disposizioni (le principali sono quelle trattate in questa guida) che vanno considerate congiuntamente. Inoltre, l'effettiva realizzazione della comunità dovrà comunque rispettare le norme locali, diverse da Regione a Regione (talvolta anche all'interno delle stesse) e - normalmente - la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i Comuni locali interessati.

In questa news trovi i dettagli della prima comunità energetica in Italia realizzata da Sorgenia.

Per quanto riguarda l'autoconsumo collettivo invece, la disciplina di riferimento è quella sancita dalla direttiva europea 2001/2018/UE, che va analizzata alla luce delle disposizioni in materia fiscale reperibili sul sito del GSE (dove trovi anche il Portale Autoconsumo).

Comunità energetiche e autoconsumo collettivo: incentivi e prospettive

Scopri di più sulle comunità energeticheLeggi la news completa sulle comunità energetiche, che approfondisce le caratteristiche e le potenzialità di questo modello di sfruttamento delle energie rinnovabili.

La delibera ARERA guarda anche alle prospettive future della disciplina su autoconsumo collettivo e comunità energetiche. In particolare, viene dato mandato alla società Ricerca sul Sistema Energetico spa (RSE) di svolgere uno studio sulle modalità più efficienti per massimizzare l’impatto dell’energia condivisa a livello tecnico ed economico. Verrà così stabilito l’effetto dell’autoconsumo sul sistema elettrico, con particolare attenzione alle dinamiche relative a costi di trasporto e dispacciamento.

 
 

Fonte: LuceGas.it

Superbonus 110%, con la Legge di Bilancio arriva la proroga

Superbonus 110%, con la Legge di Bilancio arriva la proroga

 

Oggi alla Camera previsto il si per lo scivolamento al 2022 del Superbonus 110%: agevolazioni anche per gli impianti solari fotovoltaici e i veicoli elettrici

Superbonus 110%, con la Legge di Bilancio arriva la proroga

 

La Legge di Bilancio prolunga il Superbonus 110%L’agevolazione sarà prorogata fino al 30 giugno 2022 e, per gli edifici che al giugno di quell’anno hanno concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché in 5. E’ quanto contenuto nell’emendamento 12.0106 NF approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e relativo alla Legge di Bilancio 2021. L’obiettivo è la modifica della disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Agevolazioni previste dal Decreto Rilancio (articolo 119 del Dl n. 34/2020, così come recepito dalle modifiche della legge 17 luglio 2020, n. 77. Ecco cosa prevede il nuovo emendamento all’articolo 12-bis, in discussione presso la Camera a partire da martedì 22 dicembre.

La proroga del Superbonus

La disposizione proroga l’applicazione della detrazione al Superbonus 110% “per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022”. Una novità sostanziale, visto che il precedente termine era stato fissato al 31 dicembre 2021. L’agevolazione andrà ripartita tra gli aventi diritto “in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022”. Inoltre, la norma stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Gli edifici e le agevolazioni

Fra gli edifici che accedono alle detrazioni vi sono anche quelli privi di attestato di prestazione energetica. Un beneficio che riguarda gli immobili “sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi”. Per accedere alla detrazione, in ogni caso, al termine degli interventi devono raggiungere una classe energetica in fascia A. La disposizione stabilisce, inoltre, che la detrazione riguarda anche gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). L’emendamento consente l’agevolazione anche alle persone con più di 65 anni. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.


Fotovoltaico e veicoli elettriciEventi sismici e incentivi fiscali

Esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici l’incremento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali. Una misura concernente gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dai terremoti avvenuti dopo il 2008. In questi casi, deve essere stato dichiarato lo stato d’emergenza. Nei Comuni che invece hanno subito eventi tellurici a partire dal 1° aprile 2009 “gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”.

La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici si estende anche agli impianti su strutture pertinenziali agli edifici. Novità anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In questi casi, la detrazione è pari al 110%, “da ripartire in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022”. Vanno però rispettati i seguenti limiti di spesa:

  • 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

I termini per accedere al Superbonus

L’emendamento prevede tre fasce di intervento: i condomini che a giugno 2022 hanno fatto il 60% dei lavori, possono concluderli entro il 31 dicembre 2022. Le unifamiliari e quelle con accesso autonomo devono chiudere i lavori a giugno 2022 mentre gli IACP che a dicembre 2022 hanno completato il secondo stato di avanzamento dei lavori possono concludere entro giugno 2023. Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vi sono anche le persone fisiche, “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione”. Il riferimento è agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Fonte: Teknoring.com

Superbonus, gli interventi trainanti e trainati in condominio promiscuo

Superbonus, gli interventi trainanti e trainati in condominio promiscuo

 

Agenzia delle Entrate: per usufruire della detrazione fiscale serve una delibera dell'assemblea condominiale con "benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti"

Superbonus, gli interventi trainanti e trainati in condominio promiscuo

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 572 del 9 dicembre 2020, fornisce chiarimenti sul Superbonus, in relazione a interventi “trainanti” e “trainati” su un edificio residenziale e commerciale.

Il quesito: interventi in un condominio composto da appartamenti e negozi

L’Amministratore di un Condominio composto da 10 negozi al pian terreno e 10 appartamenti al 1° piano, tutti provvisti di impianto termico autonomo, dove ciascun negozio al piano terra dispone di ingresso indipendente da strada pubblica, mentre gli appartamenti dispongono dell’ingresso da un ballatoio comune servito da due scale poste ai lati dello stesso, chiede se sia possibile accedere al Superbonus per le seguenti tipologie di interventi relativamente a soli appartamenti residenziali:

  • isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi (intervento trainante);
  • sostituzione degli infissi (intervento trainato);
  • sostituzione delle schermature solari nel lato sud (intervento trainato).

Ciascun condomino potrà  calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio.Il parere dell’Agenzia: delibera dell’assemblea condominiale a carico dei soli appartamenti

Nel caso in esame, l’assemblea condominiale approverà  con “benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti” siti al primo piano dell’edificio condominiale gli interventi di isolamento termico. E, pertanto, qualora gli stessi assicurino un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle unità  site al primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati, nel rispetto di tutte le condizioni ed adempimenti previste dalle sopra richiamate disposizioni.

Fonte: Teknoring.com

Superbonus del 110% anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Superbonus del 110% anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche

 

Attualmente, chi esegue interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche può usufruire di una detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro.




Agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche


In cosa consiste

Per gli interventi rivolti all’eliminazione delle barriere architettoniche è possibile fruire di una detrazione ai fini Irpef da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. La detrazione non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento di una persona con disabilità. Il pagamento va effettuato con bonifico.


 

Le spese detraibili

Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.


 

I vantaggi

Chi esegue interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche può usufruire di una detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019

Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.


 

Queste spese rientreranno nel Superbonus del 110%.


Superbonus contro le barriere architettoniche

Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

Fonte: Supebonuscasa.it

Superbonus, CNI e Patuanelli concordi sulla proroga al 2023

Superbonus, CNI e Patuanelli concordi sulla proroga al 2023

 

Un confronto sulle difficoltà d'applicazione e d'uso del Superbonus, insieme alla necessità di realizzare un testo unico sugli incentivi per l'edilizia

Superbonus, CNI e Patuanelli concordi sulla proroga al 2023

Il presidente del CNI Armando Zambrano con il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli

Prorogare gli incentivi del Superbonus previsti dal Decreto Rilancio almeno fino al 2023, allo scopo di concedere il tempo minimo necessario per progettare ed eseguire le opere ed avvalersi, dunque, dei relativi benefici fiscali. A chiederlo è stato il presidente del CNI Armando Zambrano al Ministro dello sviluppo economico, che è giusto ricordarlo è un ingegnere, Stefano Patuanelli.

Le criticità nell’applicazione del Superbonus 110%

L’applicazione del Superbonus non ha niente di automatico, lo testimoniano i continui interpelli all’Agenzia delle Entrate di tecnici e proprietari di immobili. Il confronto del Consiglio nazionale degli Ingegneri con il ministro Stefano Patuanelli ha preso le mosse proprio da un focus specifico sulle criticità rilevate dai professionisti tecnici nei primi mesi di applicazione della normativa che ha introdotto il Superbonus 110%.
C’è la totale (e urgente) condivisione nel prorogare gli incentivi almeno fino al 2023. L’obiettivo è concedere il tempo minimo necessario per progettare ed eseguire le opere ed avvalersi, dunque, dei relativi benefici fiscali.

Un testo unico degli incentivi per l’ediliziaInterventi del Sismabonus trainanti

Nel sottolineare gli aspetti di rilievo per la salvaguardia della salute e sicurezza delle persone, il Ministro ha ascoltato con interesse la proposta di rendere trainanti gli interventi previsti dal sismabonus, per tutti gli interventi assicurati dagli altri incentivi (ecobonus, ecc.). L’idea è di avviare quel Piano nazionale di prevenzione sismica che garantisca soprattutto la sicurezza dei cittadini e degli edifici e che consentirà, nel medio periodo, grandi risparmi per il Paese. Perché ogni anno la spesa media è di oltre 4 miliardi di euro per riparare i danni da terremoti. Risulta strategico quindi  incentivare gli interventi di monitoraggio delle costruzioni, ma anche la diagnostica sismica finalizzata a verificare la sicurezza di ogni edificio. Ma con una certificazione basata sui criteri di classificazione sismica.

Nel confronto tra i vertici del CNI e il ministro Patuanelli è emersa la necessità di dare forma ad un “testo unico” degli incentivi nel campo dell’edilizia. È un passaggio fondamentale per la ripresa dell’economia del Paese. Perché bisogna raccogliere e rendere organiche tutte le norme e consentirne una più semplice e rapida applicazione.
Altro aspetto fondamentale, tra quelli inseriti in un documento che raccoglie le varie proposte di modifica normativa, è di affidare ad un unico soggetto – che potrebbe essere la Commissione di recente istituita presso il Mit con la presenza anche degli operatori del settore – per centralizzare le risposte ai tanti dubbi interpretativi,
sottoposti dalle istituzioni.

Potenziamento UNI e attenzione agli ingegneri biomedici

Il Presidente del CNI Armando Zambrano ha esposto al Ministro le proposte per il potenziamento delle attività dell’UNI, Ente italiano di normazione, auspicando un rinnovato impegno del Mise finalizzato a ritrovare nella “normazione tecnica” quello strumento determinante per accompagnare il rilancio del sistema Paese. A questo proposito, la richiesta avanzata è di assicurare il contributo annuale previsto dalle norme vigenti a tale organo.
Ulteriori approfondimenti, infine, sono stati svolti circa il ruolo degli ingegneri nelle imprese private e nel Sistema Sanitario Nazionale con particolare attenzione ai nuovi compiti affidati agli ingegneri biomedici.


Fonte: Teknoring.com

Superbonus, la detrazione vale anche per i climatizzatori

Superbonus, la detrazione vale anche per i climatizzatori?

 

Mef: agevolazione solo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento, considerata come intervento trainato

Superbonus, la detrazione vale anche per i climatizzatori?

 

La sostituzione dei climatizzatori può essere agevolata dal Superbonus? A chiarire la questione è il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa, in risposta a una FAQ pubblicata. Villarosa chiarisce che la sostituzione di un climatizzatore, in quanto intervento “trainato”, può usufruire, a determinate condizioni, del Superbonus 110%.

Non essendoci un esplicito riferimento normativo ai condizionatori, né includendoli né escludendoli dall’applicazione del Superbonus, il Mef deduce che “se vengono rispettati i requisiti previsti dal D. Lgs. 192/2005, come modificato dal D. Lgs. 48/2020 per la definizione di “impianti di riscaldamento”, la sostituzione di climatizzatori possa rientrare nel Superbonus al 110% come intervento “trainato”.

I climatizzatori possono essere considerati impianti termici

In base al D.lgs. 48/2020 sulla prestazione energetica in edilizia gli impianti di riscaldamento o impianti di climatizzazione invernale, sono il “complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata”. E possono essere considerati un impianto termico, secondo la definizione che ne dà il decreto citato:
“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Il Superbonus si applica solo alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e non anche alla loro installazione, coerentemente con quanto previsto per l’Ecobonus, da cui sono escluse le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne siano sprovvisti, con l’eccezione dal 1° gennaio 2015 dell’installazione dei generatori alimentati a biomassa.

Ammessi anche caminetti e stufe

Anche le stufe a legna o a pellet, caminetti e termocamini sono considerati “impianto di riscaldamento” e possono accedere al Superbonus. A condizione però che consentano un risparmio energetico e il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi.

Infine, come ha chiarito l’Enea, gli impianti termici, per ottenere il Superbonus, devono essere fissi e funzionanti. O in alternativa riattivabili con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

Fonte: Teknoring.com




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