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Superbonus, gli interventi trainanti e trainati in condominio promiscuo

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Superbonus, gli interventi trainanti e trainati in condominio promiscuo

 

Agenzia delle Entrate: per usufruire della detrazione fiscale serve una delibera dell'assemblea condominiale con "benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti"

Superbonus, gli interventi trainanti e trainati in condominio promiscuo

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 572 del 9 dicembre 2020, fornisce chiarimenti sul Superbonus, in relazione a interventi “trainanti” e “trainati” su un edificio residenziale e commerciale.

Il quesito: interventi in un condominio composto da appartamenti e negozi

L’Amministratore di un Condominio composto da 10 negozi al pian terreno e 10 appartamenti al 1° piano, tutti provvisti di impianto termico autonomo, dove ciascun negozio al piano terra dispone di ingresso indipendente da strada pubblica, mentre gli appartamenti dispongono dell’ingresso da un ballatoio comune servito da due scale poste ai lati dello stesso, chiede se sia possibile accedere al Superbonus per le seguenti tipologie di interventi relativamente a soli appartamenti residenziali:

  • isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi (intervento trainante);
  • sostituzione degli infissi (intervento trainato);
  • sostituzione delle schermature solari nel lato sud (intervento trainato).

Ciascun condomino potrà  calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio.Il parere dell’Agenzia: delibera dell’assemblea condominiale a carico dei soli appartamenti

Nel caso in esame, l’assemblea condominiale approverà  con “benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti” siti al primo piano dell’edificio condominiale gli interventi di isolamento termico. E, pertanto, qualora gli stessi assicurino un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle unità  site al primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati, nel rispetto di tutte le condizioni ed adempimenti previste dalle sopra richiamate disposizioni.

Fonte: Teknoring.com