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Superbonus, la detrazione vale anche per i climatizzatori

Superbonus, la detrazione vale anche per i climatizzatori?

 

Mef: agevolazione solo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento, considerata come intervento trainato

Superbonus, la detrazione vale anche per i climatizzatori?

 

La sostituzione dei climatizzatori può essere agevolata dal Superbonus? A chiarire la questione è il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa, in risposta a una FAQ pubblicata. Villarosa chiarisce che la sostituzione di un climatizzatore, in quanto intervento “trainato”, può usufruire, a determinate condizioni, del Superbonus 110%.

Non essendoci un esplicito riferimento normativo ai condizionatori, né includendoli né escludendoli dall’applicazione del Superbonus, il Mef deduce che “se vengono rispettati i requisiti previsti dal D. Lgs. 192/2005, come modificato dal D. Lgs. 48/2020 per la definizione di “impianti di riscaldamento”, la sostituzione di climatizzatori possa rientrare nel Superbonus al 110% come intervento “trainato”.

I climatizzatori possono essere considerati impianti termici

In base al D.lgs. 48/2020 sulla prestazione energetica in edilizia gli impianti di riscaldamento o impianti di climatizzazione invernale, sono il “complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata”. E possono essere considerati un impianto termico, secondo la definizione che ne dà il decreto citato:
“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Il Superbonus si applica solo alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e non anche alla loro installazione, coerentemente con quanto previsto per l’Ecobonus, da cui sono escluse le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne siano sprovvisti, con l’eccezione dal 1° gennaio 2015 dell’installazione dei generatori alimentati a biomassa.

Ammessi anche caminetti e stufe

Anche le stufe a legna o a pellet, caminetti e termocamini sono considerati “impianto di riscaldamento” e possono accedere al Superbonus. A condizione però che consentano un risparmio energetico e il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi.

Infine, come ha chiarito l’Enea, gli impianti termici, per ottenere il Superbonus, devono essere fissi e funzionanti. O in alternativa riattivabili con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

Fonte: Teknoring.com




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