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Redazione APE e ingegneri: requisiti e titoli di studio per la compilazione

Redazione APE e ingegneri: requisiti e titoli di studio per la compilazione

Quali sono i soggetti abilitati alla Redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (Ape)? Cosa possono fare e non fare gli ingegneri dell'informazione e gli ingegneri iunior? I chiarimenti del CNI 

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Gli ingegneri informatici possono fare l’APE, l’Attestato di Prestazione Energetica, la ‘vecchia’ certificazione energetica? E gli ingegneri iunior? Che differenza c’è tra i laureati in civile del vecchio e nuovo ordinamento, sempre in relazione alla compilazione dell’APE? A queste domande sulle competenze e sui requisiti risponde il Consiglio nazionale ingegneri, attraverso una circolare del 16 marzo 2017. La circolare contiene un parere espresso dal Consiglio su specifica richiesta della Regione Lazio, in merito ai soggetti abilitati alla redazione dell’Attestato.

In estrema sintesi, il Cni ha confermato prima di tutto che sono legittimati alla redazione dell’Ape tutti gli ingegneri iscritti all’albo con titolo di studio conseguito con il vecchio ordinamento, come già chiarito da una circolare del 2014 (la 367).

Per quanto riguarda il nuovo ordinamento, sono legittimati a operare gli ingegneri del settore a) civile e ambientale e b) industriale. Gli ingegneri del settore c) informazione devono invece frequentare l’apposito corso di formazione.

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Il discorso sulle classi di laurea vale anche per gli ingegneri iunior, che quindi sono legittimati purché appartenenti al settore a) e b).

Di seguito riportiamo in forma integrale la circolare in forma integrale, così da leggere anche chiaramente le spiegazioni  fornite dal CNI.


TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE DEL CNI

“In riferimento alla richiesta pervenuta a mezzo email in data 16 dicembre 2016, è stata fatta una ulteriore disanima dell’argomento al fine di meglio approfondire la situazione attuale e fornire risposte adeguate, anche a seguito di ulteriori approfondimenti eseguiti di concerto con alcuni istituti Universitari e Politecnici.

Va innanzitutto precisato che quanto a suo tempo indicato nella Circolare CNI n. 367 del 29 aprile 2014 (allegata alla presente) è ancora sostanzialmente adeguato, perchè da allora non sono intervenute variazioni normative, anche se appare sempre più necessaria la già allora auspicata revisione delle disposizioni per renderle più coerenti con le norme sulle competenze professionali.

La figura del “tecnico abilitato” all’esecuzione delle diagnosi energetiche e delle certificazioni energetiche degli edifici venne introdotto dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/362/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) che ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, nel punto 2 dell’allegato III introdusse la definizione di tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici come:

“tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali , ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. … Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.”

Successivamente fu emanato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) per definire i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati all’attività di certificazione energetica degli edifici.

Il decreto stabilisce che l’attività di certificazione energetica deve essere svolta da un tecnico abilitato, sia che il soggetto la svolga sotto forma libero professionale sia che la svolga in qualità di dipendente di enti pubblici, di organismi pubblici o privati qualificati a svolgere attività ispettive nel settore delle costruzioni (comprese le Società di Ingegneria) o di società di servizi energetici (EsCO).

E’ bene chiarire che sia il D.Lgs. n. 115/2008 sia il D.P.R. n. 75/2013 creano una certa confusione utilizzando il termine “abilitato” con un doppio significato, a seconda del contesto in cui lo stesso viene espresso:

  • viene definito il tecnico “abilitato” alla certificazione energetica degli edifici, come tale intendendo colui che risponde agli specifici requisiti individuati dai decreti;
  • viene richiamato il concetto di tecnico “abilitato” all’esercizio della propria attività professionale, come tale intendendo colui che ha conseguito l’iscrizione all’Albo professionale (Ordine o Collegio), ed al quale la legislazione vigente conferisce determinate competenze professionali.

Ai sensi del D.P.R. n. 75/2013 il tecnico abilitato è “un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato.

I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti seguenti (art. 2, c. 3):

1. “Essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi … ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi … (si veda l’allegato 4)
b) laurea conseguita nelle seguenti classi … (si vede l’allegato 4)
c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 ‘meccanica, meccatronica ed energia’ articolazione ‘energia’, indirizzo C3 ‘elettronica ed elettrotecnica’ articolazione ‘elettrotecnica’ … ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: ediliziaelettrotecnicameccanicatermotecnica …
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 ‘costruzioni, ambiente e territorio’ …
e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 ‘agraria, agroalimentare e agroindustria’
2. Essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesto sono … (si veda l’allegato 4)”.

Va sottolineato che, di fatto, il decreto introduce due distinte categorie:
• tecnici già abilitati alla certificazione energetica senza necessità di frequentare corsi di formazione; all’interno di questa categoria occorre effettuare l’ulteriore suddivisione tra:
– tecnici abilitati totalmente alla certificazione energetica degli edifici, essendo abilitati alla certificazione degli edifici e degli impianti asserviti agli edifici stessi, senza limitazioni;
– tecnici abilitati parzialmente alla certificazione energetica degli edifici essendo abilitati solamente a determinate categorie di edifici e/o impianti, tenendo conto di limiti tipologici e/o dimensionali (ad esempio solo edifici civili, solo edifici rurali, solo edifici al di sotto di una certa dimensione o rispondenti a certe caratteristiche, solo impianti al di sotto di una certa potenza, ecc.);
• tecnici potenzialmente abilitati ma che ancora non lo sono, che per diventarlo devono frequentare il corso di formazione, i cui contenuti minimi sono individuati dal medesimo D.P.R. n. 75/2013.
Alcuni mesi dopo l’emanazione del D.P.R. n. 75/2013 il Ministero, accortosi della non coincidenza tra classi di laurea attuali e passate, anche in seguito alle pressioni del C.N.I., tentò di uniformare i titoli di studio, per far collimare i laureati con il vecchio ordinamento con gli attuali. Il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cosiddetto “destinazione Italia”), convertito dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, introdusse delle modifiche, aumentando il novero dei tecnici che possono essere abilitati alla certificazione energetica senza necessità di frequentare corsi di formazione.

* * *

La situazione degli ingegneri
La citata Circolare CNI n. 367 del 29 aprile 2014 aveva chiaramente individuato come la disciplina introdotta dal D.P.R. n. 75/2013 con le modifiche di cui al D.L. n. 145/2013, avesse di fatto legittimato tutti gli Ingegneri iscritti allo’albo in possesso di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente a svolgere l’attività di redazione dell’attestato di prestazione energetica, senza necessità di frequentare alcun corso.
Appare infatti evidente come il soggetto che si trovi nella situazione sopra descritta, avendo sostenuto nel proprio percorso universitario esami quali Fisica tecnica, Scienza delle Costruzioni, ecc., ed avendo conseguito l’abilitazione professionale attraverso l’iscrizione all’Albo, non può essere assolutamente equiparato, ai fini degli obblighi formativi per l’abilitazione alla certificazione energetica con altri soggetti semplicemente in possesso di un titolo di studio tecnico quale un laureato in matematica o in Scienze chimiche (per citarne solo alcuni di quelli ammessi ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 75/2013).
Per quanto riguarda invece gli ingegneri iscritti all’albo in possesso di laurea conseguita secondo il nuovo ordinamento, sono legittimati a svolgere l’attività di redazione dell’attestato di prestazione energetica coloro che hanno conseguito una laurea compresa fra le classi elencate nel D.P.R. n. 75/2013, così come integrato con la legge n. 9/2014.
In tal senso deve senz’altro chiarito che tra dette classi esistono sia lauree riconducibili al settore a) civile ed ambientale di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti) sia altre lauree riconducibili al settore b) industriale.
E’ necessario chiarire che laddove il D.P.R. n. 75/2013 stabilisce che il tecnico sia abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, non può intendere necessariamente le due condizioni in stressa concomitanza, perchè si escluderebbero di fatto tutte le lauree riconducibili al settore b) industriale e ciò non appare congruo in riferimento alla specificità della prestazione in oggetto nel rispetto delle competenze effettive dei laureati in tale settore che, nelle classi di laurea individuate dal D.P.R., seguono corsi afferenti il campo energetico con contenuti anche inerenti l’esame del comportamento termico degli edifici (espressamente finalizzato alla determinazione analitica e puntuale dei carichi termici).
In altre parole la suddetta condizione di abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi è da intendersi come elencazione delle possibili abilitazioni e non come coesistenza di due requisiti, che sarebbe eccessivamente restrittiva rispetto alle prestazioni richieste. Infatti, come già in precedenza indicato, c’è differenza concettuale tra la mera abilitazione alla redazione dell’A.P.E. e l’abilitazione alla progettazione di edifici e anche degli impianti asserviti agli edifici, per la quale sussiste quanto previsto dal D.P.R. n. 328/2001 e sono abilitati solo gli ingegneri del settore a) civile ed ambientale.
Per quanto riguarda gli ingegneri iscritti all’albo nel settore c) dell’informazione, ai fini dell’abilitazione alla redazione dell’A.P.E. sembrerebbe invece necessario frequentare il corso di formazione, non essendo comprese tra le proprie abilitazioni professionali nè la progettazione di edifici nè la progettazione degli impianti asserviti agli edifici stessi.
Per quanto poi riguarda gli ingegneri junior, va ricordato che ai sensi del disposto del citato D.P.R. n. 328/2001 l’attività professionale degli iscritti alla sezione B dell’albo si caratterizza per l’utilizzo di metodologie standardizzate applicate alla progettazione di costruzioni semplici e di componenti, sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
La redazione di un attestato di prestazione energetica si basa sull’applicazione della norma UNI TS 11300, che introduce una metodologia di calcolo univoca per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici; è quindi evidente che tale attività rientra pienamente nelle pertinenze degli iscritti alla sezione B dell’albo.
Si ritiene pertanto che anche per gli ingegneri junior, iscritti ai settori a) e b), non sia necessario frequentare alcun corso di formazione e che gli stessi siano abilitati alla redazione dell’A.P.E. con l’unica esclusione di situazioni che si riferiscano ad edifici o impianti particolarmente complessi.

In conclusione si ritiene che non sussista l’obbligo di frequentazione di alcun corso di formazione per tutti gli ingegneri iscritti all’albo nei settori a) e b), sia con laurea triennale sia con laurea magistrale, mentre invece appare necessario frequentare i corsi di formazione per gli ingegneri iscritti all’albo nel settore c).

E’ comunque ferma intenzione del Consiglio Nazionale proseguire nell’opera di stimolo e proposta, al fine di giungere al più presto ad una completa rivisitazione del D.P.R. n. 75/2013, anche ai fini di una necessaria armonizzazione con le norme sulle competenze professionali.”

Fonte: Ingegneri.info




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