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Regime Iva delle ristrutturazioni

Regime Iva delle ristrutturazioni

Dopo numerose proroghe, l'art. 2, co. 11, l. 23 dicembre 2009, n. 191 (c.d. Finanziaria 2010) ha stabilito, a regime con effetto dal 2010, l'aliquota Iva ridotta del 10% per le prestazioni di servizi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata

 
Regime Iva delle ristrutturazioni

Dopo numerose proroghe, l’art. 2, co. 11, l. 23 dicembre 2009, n. 191 (c.d. Finanziaria 2010) ha stabilito, a regime con effetto dal 2010, l’aliquota Iva ridotta del 10% per le prestazioni di servizi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata

Fabbricati a prevalente destinazione abitativa (Circ. ministeriale 7 aprile 2000, n. 71/E)

a)    Singole unità immobiliari di categoria catastale da A1 ad A11, a prescindere dal loro utilizzo – ad esclusione della categoria A10 (uffici) – e anche nel caso in cui la singola unità immobiliare sia parte di un edificio non a prevalente destinazione abitativa.

b)   Interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa, per i quali l’agevolazione si applica agli interventi eseguiti sulle parti comuni. Il Ministero delle finanze ha precisato (Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E) che rientrano nell’agevolazione gli immobili con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata, senza però che debba sussistere l’altra condizione richiesta dalla l. 2 luglio 1949, n. 408 (c.d. legge Tupini); vale a dire che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra.

c)    Edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalente destinazione abitativa e individuati dalla circ. 9 luglio 1999, n. 151/E.

d)   Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della l. 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività (orfanatrofi, ospizi, conventi, ecc., ma non scuole, caserme, ospedali, ecc. in quanto privi del carattere di stabile residenza).

e)    Pertinenze di immobili abitativi, così come intese ai sensi dell’art. 817 c.c., anche nel caso in cui gli interventi abbiano a oggetto la sola pertinenza di unità ad uso abitativo e nell’ulteriore ipotesi in cui detta unità abitativa sia situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa.

L’aliquota ridotta IVA ridotta spetta anche quando gli interventi riguardano le case di abitazione di lusso, così come definite dal d.m. 2 agosto 1969, mentre restano esclusi i fabbricati destinati a utilizzazioni pubbliche.

A tal riguardo si precisa che per le sole manutenzioni straordinarie effettuate su edifici di edilizia residenziale pubblica è già prevista, a regime, l’aliquota del 10% (Tabella A, parte III, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, n. 127 duodecies).

Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria

Per manutenzione ordinaria si deve intendere quel tipo di intervento caratterizzato dal mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, con opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente e riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (l. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a). Sulla base di quanto sostenuto dal Ministero delle finanze nella Circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E, rientrano in tale categoria di intervento (a puro titolo esemplificativo):

·          il rifacimento o riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici, fognanti, del gas o antincendio;

·          la sostituzione dei pavimenti, dei rivestimenti e dei sanitari;

·          l’impermeabilizzazione delle coperture e la tinteggiatura esterna senza mutamenti di colore;

·          la pitturazione di pareti, il rifacimento o la riparazione di intonaci;

·          le prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità in caso di guasti.

Invece, nella manutenzione straordinaria rientrano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e le opere e le modifiche per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso (l. n. 457/1978, art. 31, lett. b). Si tratta, sostanzialmente, di interventi che corrispondono al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente.

Sulla base di quanto contenuto all’interno della circ. ministeriale n. 57/E/1998, rientrano in questa categoria di intervento (a puro titolo esemplificativo):

·          il rifacimento o la riparazione del regolato del tetto o della copertura;

·          la sostituzione del tavolato e delle travi in legno del tetto;

·          la sostituzione dei singoli macchinari;

·          il rifacimento degli infissi, sia interni sia esterni;

·          il rifacimento o la riparazione delle colonne di scarico delle acque pluviali della copertura;

·          la sostituzione o la riparazione dell’ascensore e dei macchinari relativi;

·          l’installazione di apparecchiature speciali che abbiano le caratteristiche di migliorare la sicurezza, il funzionamento e l’utilizzo dell’impianto stesso.

N.B. Secondo quanto chiarito dalla Circ. ministeriale 7.4.2000, n. 71/E l’agevolazione riguarda sia le prestazioni di servizi derivanti da contratto d’appalto sia quelle da contratto d’opera e anche da altro accordo negoziale diverso dai precedenti. Inoltre, le prestazioni rese dai professionisti (architetti, geometri ecc.) non rientrano nell’agevolazione in esame in quanto non hanno a oggetto la materiale realizzazione dell’intervento di recupero.

Fornitura di beni con posa in opera

Le cessioni di beni con posa in opera, sempreché la stessa sia effettuata dal medesimo soggetto che ha fornito i beni (contratto di appalto), possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10% anche se il valore dei beni ceduti risulta prevalente rispetto alla prestazione di manutenzione.

L’aliquota ridotta per le manutenzioni derivanti da contratti di appalto non può essere estesa ai contratti di subappalto, in quanto la disposizione agevolativa in esame considera la prestazione avente a oggetto l’intervento di manutenzione nella sua unitarietà. Pertanto, sono escluse dall’aliquota ridotta le operazioni che costituiscono fasi intermedie nella realizzazione dell’intervento; ossia, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese verso l’appaltatore o il prestatore d’opera. Tali beni e servizi, come precisato dallo stesso Ministero delle finanze (Circ. n. 71/E/2000), godranno dell’aliquota ridotta nella fase successiva di riaddebito al committente finale, confluendo nel corrispettivo globale dell’intervento di manutenzione agevolato.

Manutenzione con impiego di beni significativi

Nei casi in cui - per effettuare la prestazione di manutenzione ordinaria o straordinaria - vengano effettuate anche forniture di beni significativi, l’aliquota IVA ridotta potrà essere applicata unicamente sul valore di tali beni non eccedente il valore della manodopera e degli altri beni e materiali di valore non significativo (valori che vanno indicati distintamente in fattura). Va da sé che la parte del valore del bene significativo che supera il valore netto della manutenzione sarà soggetta all’aliquota IVA stabilita per il bene stesso.

I beni di importo significativo sono stati determinati con il d.m. 29 dicembre 1999 e sono:

·          ascensori e montacarichi;

·          infissi interni ed esterni;

·          caldaie;

·          videocitofoni;

·          apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

·          sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

Fatturazione della manutenzione ordinaria e straordinaria

L’Agenzia delle entrate con la Circ. 19 febbraio 2008, n. 12/E ha precisato che per le fatture emesse dal 1° gennaio 2008 ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame non è più richiesto che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura (per meglio dire, distinto rispetto alla fornitura dei beni).

Diversamente, nei casi in cui con la manutenzione ordinaria o straordinaria siano utilizzati anche beni di valore significativo (come sopra identificati), nella fattura si dovranno indicare in modo distinto:

·          il corrispettivo della manutenzione (incluse le eventuali forniture di beni o materiali non significativi), al netto del valore dei beni significativi;

·          la parte del valore dei beni significativi cui torna applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% (che corrisponde al corrispettivo totale senza i beni significativi, ossia la fornitura di altri beni non significativi e la manodopera);

·          l’eventuale parte residua del valore dei beni significativi per cui torna applicabile l’aliquota IVA dei beni stessi (nella generalità dei casi l’aliquota ordinaria del 21%).

Il caso

Quesito: Un idraulico fa una manutenzione ordinaria/straordinaria (il regime IVA non dovrebbe cambiare) presso un appartamento di un privato. Cambia un pezzo (corrispondente a un bene significativo), che viene fatturato per 500 euro. Il lavoro fatturato ammonta a 200 euro. Nella fattura viene elencato anche il materiale che serve per il lavoro, ad esempio tubi, viti, guarnizioni, ecc. e, inoltre, le spese di viaggio (tutto sommato 40 euro).

Secondo noi l’aliquota IVA dovrebbe essere la seguente: per il lavoro 10%; per il bene significativo sulla quota di 200 IVA 10% e sulla quota di 300 IVA 21%. Ma quale aliquota va applicata sui 40 euro?

Soluzione prospettata: Sulla base di quanto indicato nel quesito si ritiene corretto, ai fini IVA, quanto sostenuto nel quesito stesso. Per quanto attiene alle spese di viaggio (non sostenute in nome e per conto del cliente, infatti, in tal caso tornerebbe applicabile l’art. 15 del d.p.r. n. 633/1972) si ritiene che le stesse debbano essere considerate quali prestazioni accessorie alla manutenzione (ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 633/1972). Conseguentemente le stesse sconteranno l’aliquota IVA agevolata del 10%.

Esempio

Fatturazione nel caso in cui siano impiegati beni di importo significativo.


Fonte: Tecnici.it







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